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Stop alla distruzione dei capi invenduti: entra in vigore il nuovo regolamento Ue

Dal 19 luglio le grandi aziende tessili dovranno privilegiare riuso, riciclo e donazione. Dal 2030 l’obbligo sarà esteso anche alle medie imprese.

Stop alla distruzione dei capi invenduti: entra in vigore il nuovo regolamento Ue
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19 Luglio 2026 - 17.11


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Oggi, 19 luglio, le grandi imprese del settore tessile non potranno più distruggere i capi d’abbigliamento invenduti e dovranno favorirne il riutilizzo attraverso il riciclo e la donazione. Prodotti come sciarpe e accessori invenduti o restituiti dai consumatori dovranno quindi avere una seconda vita.

Questa novità riguarda le grandi aziende e, dal 2030, anche le medie imprese dovranno sottostare a questa nuova normativa.

Le due novità più importanti introdotte dalla Commissione europea sono l’obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sulla quantità dei beni di consumo invenduti e smaltiti come rifiuti e il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti. Sono previste deroghe al divieto di distruzione per i prodotti che risultino pericolosi, non conformi, che violino le norme sulla proprietà intellettuale o che siano inadatti al riutilizzo.

“In Europa fino al 9% di tutti i prodotti tessili immessi sul mercato viene distrutto prima dell’uso, per un totale annuo di fino a 594.000 tonnellate di tessuti, generando emissioni di CO₂ pari a 5,6 milioni di tonnellate, spiega il presidente Gabriele Melluso, il tasso medio di reso per gli abiti acquistati online è stimato al 20%: ciò significa che un capo su cinque venduto online viene restituito.

Grazie alle nuove regole, conclude, le imprese della moda non potranno più sprecare prodotti che possono avere una seconda vita e dovranno reimmetterli sul mercato o donarli, con benefici sia per i consumatori, che potranno acquistare capi d’abbigliamento o scarpe a prezzi scontati, sia per l’ambiente”.

Nel dettaglio, il regolamento stabilisce che “l’operatore economico che si disfi di prodotti di consumo invenduti direttamente o che incarichi un terzo di disfarsi dei prodotti invenduti per suo conto divulga: il numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto nell’anno, suddivisi per tipo o categoria di prodotti; i motivi per cui se ne è disfatto e, se del caso, la deroga pertinente; la percentuale dei prodotti di cui si è disfatto, direttamente o tramite terzi, consegnati affinché siano sottoposti a ciascuna delle seguenti attività: preparazione per il riutilizzo, compresi ricondizionamento e rifabbricazione, riciclaggio, recupero di altro tipo, incluso il recupero di energia, e operazioni di smaltimento; nonché le misure adottate e quelle pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti”.

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